Appello di Torino del 1998 (13/10/1998)


Il fallimento è causa di scioglimento di una società commerciale sottoposta a condizione risolutiva, consistendo detta condizione nell'eventualità che, a fallimento chiuso, residui un capitale necessario e sufficiente per la prosecuzione della attività sociale; pertanto la deliberazione assembleare che, dopo la chiusura del fallimento con pagamento integrale dei creditori ammessi al passivo, accerti l'avveramento della menzionata condizione risolutiva ha carattere meramente ricognitivo dell'inesistenza di una causa di scioglimento attuale ed operante, e non comporta né revoca dello stato di liquidazione, né modifica dei patti sociali, né stipulazione di un nuovo contratto sociale: onde legittimamente essa può essere assunta non con il consenso unanime di tutti i soci, bensì con la maggioranza normalmente prevista dal 2° comma, art. 2449, c. c. per le deliberazioni relative alla liquidazione, e non è soggetta alla preventiva omologazione da parte del tribunale.

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