Appello di Torino del 1997 (19/12/1997)


La condotta degli organizzatori di un corso per guida alpina deve considerarsi colpevole per il sinistro occorso ad un allievo nell'espletamento di una ascensione, per avere gli stessi scelto un itinerario mai praticato, compromettendo la buona riuscita dell'impresa.

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