Appello di Roma del 1996 (04/06/1996)


Non è configurabile un generico obbligo del notaio rogante di tenere informato il cliente in ordine a quale possa essere la disciplina fiscale (nella specie, quella dell'in.v.im.) più favorevole per l'atto pubblico di trasferimento immobiliare che il cliente stesso intende stipulare, sempreché quest'ultimo non abbia conferito al notaio uno specifico incarico di tale specie, poiché l'attività in questione esorbita da quelli che sono i compiti istituzionali del notaio connessi alla preparazione dell'atto, sul quale, per quel che attiene agli aspetti fiscali, incombe solo l'obbligo di provvedere al pagamento dell'imposta di registro e dell'in.v.im., per conto del cliente e salvo rivalsa.

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