Appello di Roma del 1996 (22/02/1996)


Gli art. 2298 e 2384 c.c., nel disciplinare i poteri dell'amministratore rappresentante stabiliscono che questi può compiere tutti e solo gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, indipendentemente dalla sua qualificazione, per cui la società non può non imputare a se medesima l'attività svolta dall'amministratore e rappresentante se essa sia ricompresa nell'oggetto sociale (indipendentemente dalla rischiosità economica dell'atto, occorrendo solo verificare se l'atto è riconoscibile come rivolto a realizzare gli scopi della società); d'altra parte la società non può imputare a se stessa l'attività svolta dall'amministratore e rappresentante al di fuori dei limiti dell'oggetto sociale.Esorbita dall'oggetto sociale, e non rientra quindi nei poteri di rappresentanza dell'amministratore di una società di persone, concedere una fideiussione per conto di quest'ultima per debiti di un'altra società, i cui scopi non siano connessi con quelli della concedente e che non sia a questa collegata.

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