Appello di Roma del 1950 (21/01/1950)


Ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ. è inopponibile ai terzi di buona fede non solo la revoca o la modifica del provvedimento di volontaria giurisdizione, ma anche la nullità dovuta a violazione di requisiti prescritti dalla legge (incompetenza territoriale del Giudice tutelare, difetto di rappresentanza o di autorizzazione, mancata osservanza di condizioni, ecc.); la tutela del terzo trova i suoi limiti unicamente nella inesistenza dell’atto del vol. giur. (ossia nullità assoluta per mancanza di requisiti intrinseci od estrinseci essenziali).La mala fede del terzo non sussiste se questi ha omesso di accertare i requisiti di legittimità dell’atto, o se conosce i vizi del provvedimento, ma sussiste solo se l’attività del terzo si inserisce nel processo formativo dell’atto, o se egli è consapevole di tale attività svolta dalla parte. Questo significato della parola mala fede coincide col significato tecnico desumibile dall’art. 1147 cod. civ..La buona fede si presume.

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