Non esiste una disciplina specifica dell'attività di amministrazione nell'ambito della disciplina codicistica riservata alla società in nome collettivo. La ragione è agevole da intendere: valgono, al riguardo, le regole generali approntate per la società semplice (artt.
2257 e ss. cod. civ.). La norma citata, a propria volta, fa riferimento ai criteri generali di gestione dell'impresa di cui al II comma dell'art.
2086 cod.civ., come modificato dal
D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019.
Per la rappresentanza le cose vanno un poco diversamente. L'art.
2298 cod. civ. infatti detta regole in parte divergenti rispetto a quelle di cui all'art.
2266 cod. civ. .
Prassi collegate
- Quesito n. 104-2011/I, Revoca dell’amministratore di snc nominato nell’atto costitutivo e nomina del nuovo