Viene definito "alluvione" il fenomeno in forza del quale l'acqua corrente, erodendo impercettibilmente le terre superiori, viene naturalmente ad incrementare con il tempo la consistenza dei fondi inferiori
nota1. Tali ampliamenti, di carattere per l'appunto alluvionale,
vengono acquisiti ai proprietari dei fondi che ne rimangono accresciuti (art.
941 cod.civ.)
nota2 . In ogni caso, ai sensi del II comma dell'
art.947 cod.civ. (modificato per effetto della Legge
37/94 ), la disposizione dell'art.
941 cod.civ. non trova applicazione nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali, cioè indotti dall'attività antropica.
nota1
Caratteristiche dell'alluvione sono la progressività e l'impercettibilità, come aveva già sottolineato Gaio,
Inst. 2.70:"
per alluvionem autem id videtur adici, quod ita paulatim flumen agro nostro adicit, ut aestimare non possimus, quantum quoquo momento temporis adiciatur ".
top1Note
nota2
Evidente è l'assoluta irrilevanza della volontà del relativo proprietario, che ben può anche ignorare il fenomeno, e la qualifica della situazione in termini di mero fatto giuridico naturale: cfr.Paradiso, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.III, Torino, 1997, p.245.
top2Bibliografia
- PARADISO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, III, 1997