Codice Civile art. 947


MUTAMENTI DEL LETTO DEI FIUMI DERIVANTI DA REGOLAMENTO DEL LORO CORSO
1. Le disposizioni degli articoli 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali indotti dall' attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per fenomeni di inalveamento.
2. La disposizione dell' articolo 941 non si applica nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall' attività antropica.
3. In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.

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