Cass. civile, sez. I del 1992 numero 6956 (05/06/1992)


Prima dell'entrata in vigore della legge 28 novembre 1984 n. 792, doveva considerarsi broker (figura che pur non essendo allora disciplinata in modo espresso, era ammessa nel nostro ordinamento sulla base dei principi generali) quel soggetto esperto di tecnica assicurativa che, d'iniziativa propria o di uno dei soggetti che si proponevano la conclusione d'un contratto di assicurazione, o di entrambi questi ultimi, provvedeva a mettere in relazione l'assicurando e l'assicuratore (maturando il diritto alla provvigione nei confronti del solo assicuratore) senza essere legato a nessuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, differenziandosi in tal modo, ancorchè provvedesse alla esazione dei premi per conto dell'assicuratore, dall'agente di assicurazione, vincolato all'assicuratore da un rapporto di collaborazione, sia pure autonomo.

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