Non è esercitabile l’azione revocatoria rispetto all’atto con il quale venga espressa adesione al legato sostitutivo della legittima e, per l'effetto, si rinunzi all’esercizio dell’azione di riduzione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4005 del 19 febbraio 2013)

Non è ammissibile l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - la cui funzione è di conservazione della garanzia del patrimonio del debitore, attraverso l'inefficacia dell'atto di disposizione rispetto al creditore, e la conseguente possibilità di questi di soddisfarsi sul patrimonio del debitore - rispetto ad atti che si sostanziano nella rinunzia ad una facoltà, per effetto della quale non resta modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore, e che, pertanto, anche se dichiarati inefficaci nei confronti del creditore, in esito all'accoglimento dell'azione revocatoria, non consentirebbero il soddisfacimento del creditore e, quindi, il conseguimento dello scopo cui è preordinata l'azione revocatoria, secondo la ratio assegnatale dal legislatore. Nella specie, è inammissibile l'azione revocatoria rispetto all'atto di adesione al legato in sostituzione di legittima e di rinuncia all'esercizio dell'azione di riduzione per lesione di legittima, atteso che, sostanziandosi l'atto di disposizione nella rinuncia ad una facoltà, l'eventuale accoglimento dell'azione, con la dichiarazione di inefficacia dello stesso, non consentirebbe al creditore di soddisfare le proprie ragioni, restando i beni nella proprietà dei soggetti individuati dal de cuius, sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione, che presuppone la rinuncia al legato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il ragionamento della S.C. è ineccepibile: quand’anche fosse accolta la domanda intesa a rendere inefficace l’atto con il quale il beneficiario di un legato sostitutivo della legittima ha inteso ad acquisire la detta liberalità, per l’effetto precludendosi la possibilità di conseguire l’eventuale maggior valore della quota di riserva, il risultato utile sarebbe nullo. Una volta eliminato l’effetto proprio dell’adesione al legato, infatti resterebbe da promuovere l’azione di riduzione, al cui positivo esperimento soltanto potrebbero prodursi in favore del patrimonio del debitore gli effetti acquisitivi desiderati dal creditore. In sintesi: l’atto in questione si sostanzia in una rinunzia ad una facoltà, per effetto del quale il patrimonio del debitore non viene modificato in alcun modo.
Il vero nodo consiste nella valutazione della natura personale dell'azione di riduzione.
Potrebbero i creditori agire in surrogatoria esercitando l'azione di riduzione spettante al debitore che fosse rimasto inerte? la risposta al quesito non è agevole: in giurisprudenza è stata data astrattamente una risposta affermativa, che tuttavia non ha condotto al risultato sperato. Il mancato accoglimento della domanda venne motivato in relazione alla mancanza del requisito dell'inerzia del debitore, nel caso in cui questi avesse implicitamente rinunciato alla legittima, compiendo atti esecutivi delle disposizioni lesive, incompatibili con la volontà di farne valere l'inefficacia (trib. Cagliari, 14 febbraio 2002).

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