Accettazione beneficiata ed esercizio dell'azione surrogatoria. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 34297 del 22 novembre 2022)

L'accettazione con beneficio di inventario è circostanza neutra rispetto ai presupposti previsti per l'azione surrogatoria che consente al danneggiato di essere comunque posto nella condizione di porre in essere iniziative atte a mantenere integro il proprio diritto all'indennizzo assicurativo. Pertanto, del tutto erroneo è l'assunto della incompatibilità fra surrogatoria e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, istituto, quest'ultimo, che ha la funzione di mantenere separato il patrimonio degli eredi da quello del de cuius e di consentire la liquidazione (individuale o, se richiesta, concorsuale) del patrimonio del deceduto, ma non impedisce - naturalmente - che detto patrimonio possa essere incrementato dagli eredi beneficiati mediante la riscossione di crediti del de cuius (in questo caso, per indennizzo assicurativo) o, in caso di inerzia degli eredi, ad iniziativa di creditori che agiscano in via surrogatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Prevaleva un tempo tra gli interpreti l'opinione secondo la quale la natura personale della valutazione di accettare o meno con il beneficio dell'inventario avrebbe comportato la impossibilità, per i creditori dell'erede, di agire con l'azione surrogatoria (art. 2900 cod. civ. ). La considerazione pratica secondo la quale costoro potrebbero in concreto subire un danno per effetto della concorrenza con i creditori ereditari nel caso di insufficienza dell'asse rende convincente la scelta operata con la pronunzia qui in commento, secondo la quale è invece ben possibile che i creditori del chiamato non possano, esercitando l'azione surrogatoria, sostituirsi al debitore inerte nell'attività consistente nell'accettazione beneficiata.

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