2 - Documenti unici e firma elettronica


Massima

4 aprile 2014

Non è possibile firmare digitalmente alcun documento che per struttura e funzione giuridica debba possedere la caratteristica dell'unicità, tra cui (a titolo d'esempio) cambiali, polizze di carico, azioni ed obbligazioni societarie nonché copie in forma esecutiva.

Motivazione

La possibilità di realizzare un illimitato numero di esemplari di ogni documento digitale, senza che sia possibile individuare un originale nota1, fa sì che la firma digitale sia inutilizzabile nei contesti di cui alla massima. Una cambiale digitale potrebbe essere, ad esempio, riprodotta in mille esemplari, e tutti presentati all'incasso senza che tra loro sia possibile operare distinzione alcuna. Neppure il timestamping può esser d'aiuto: tale tecnica permette di attribuire, comparativamente, priorità ad un file rispetto ad un altro, ma non di documentarne la primazia assoluta a chi ne esamini uno isolatamente. In tal senso è pressoché unanime la letteratura specialistica, negli USA nota2 come in Italia nota3; sporadici accenni in senso contrario sono di difficile inquadramento nota4.
Per assicurare la gestione telematica di documenti unici possono adottarsi infrastrutture controllate da un depositario centralizzato nota5, sul modello di MonteTitoli. Non si può escludere che in futuro vengano affacciate soluzioni di tipo crittografico non dissimili da quelle adottate per alcune forme di moneta digitale, ma allo stato si tratta solo di congetture.

Note

nota1


Warwick FORD e Michael S. BAUM, Secure Electronic Commerce, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 2001, p. 61, scrivono: Because a paper record manifests recognized attributes of its originality and uniqueness, it possesses intrinsic legal value to his holder. In contrast, digital documents do not possess an inherent uniqueness; indeed, one of their great advantages is their capacity for easy and precise duplication. Il tema è stato da ultimo riproposto in un contesto meno tecnico da Sabrina CHIBBARO ed Ugo BECHINI, Dal documento all'evento: bollo e documento informatico, in Rivista del Notariato, 2013, p. 273.
top1

nota2


Dell'indiscussa leader della dottrina statunitense in argomento, Jane K. WINN, si veda What Is a 'Transferable Record' and Who Cares? in BNA Electronic Commerce & Law Report 1060 (October 25, 2000).
top2

nota3


Limitandosi per brevità alla sola letteratura di matrice notarile, Manlio CAMMARATA ed Enrico MACCARONE, Introduzione alla firma digitale, 9, in Interlex (www.interlex.it ) 6/1/2000; Raimondo ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica (Cedam, Padova 2000, p. 201); Paolo PICCOLI, Documento informatico, firme elettroniche e firma digitale, in AAVV, I problemi giuridici di Internet, Giuffrè, Milano 2003, tomo I p. 242; Sabrina CHIBBARO, Le problematiche giuridiche delle prime applicazioni , in AAVV, Firme Elettroniche: questioni ed esperienze di diritto privato, Collana Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffrè, Milano 2003, p. 103 (l'argomento è nel medesimo volume accennato, in termini analoghi, pure a p. 33); Ugo BECHINI, Bread and Donkey for Breakfast, in Digital Evidence and Electronic Signature Law Review (Londra), 6 (2009) 79 – 82 (anche all'indirizzo http://tinyurl.com/2wrjosd).
top3

nota4


Soprattutto Bernardino IZZI, La firma elettronica negli strumenti di circolazione della ricchezza, in Rivista del Notariato, 2004, p. 867, che sorprendentemente non opera rinvio di sorta alla dominante dottrina di opposto avviso ed ai suoi (reali) argomenti; è seguito da Vera TAGLIAFERRI in Codice della Legge Notarile, a cura di Gennaro Mariconda, Giovanni Casu e Vera Tagliaferri, Utet Giuridica, 2013, p. 271.
top4

nota5


Francisco Javier GARCÍA MÁS dedica un'intera sezione del suo eccellente trattato Comercio y firma electrónicos (Editorial Lex Nova, seconda edizione, Valladolid 2004) alla nostra questione (Los documentos de giro electrónico), ed osserva tra l'altro (p. 236): ... cuestión fundamental de todo el sistema, es la necesidad de la existencia de un Archivio Público donde puedan depositarse estos documentos de giro mercantil en soporte informático y, dejando para un momento posterior, el análisis y contenido de este Registro, y su ubicación, y ello por las especiales características de la utilización de este soporte informático, que a diferencia de soporte papel retiene un grado de control especial por sus características, y este mecanismo del Archivio Público que operaría como punto catalizador de todas las operaciones, transacciones o movimientos que se realizaran con los documentos de giro mercantiles en soporte informático, y ello es esencial para garantizar la unicidad del título.
top5

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "2 - Documenti unici e firma elettronica"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti