Compensatio lucri cum damno: presupposti. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12248 del 20 maggio 2013)

Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso. (Nel caso di specie, è stata esclusa la possibilità di compensare il danno da ritardato rilascio di immobile condotto in locazione con il vantaggio derivante dalla stipulazione di una sublocazione, intervenuta a contratto principale già incontestabilmente scaduto, trattandosi di eventi distinti, sebbene ricollegabili alla coordinazione di due differenti condotte tenute dalla parte conduttrice).

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il vantaggio da dedurre in "compensazione" debba trarre origine dallo stesso evento generatore del pregiudizio è invero principio consolidato.

Aggiungi un commento