Vincolo pertinenziale tra posti auto e abitazioni. Obbligo di informativa del notaio e relativa responsabilità professionale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25111 del 24 ottobre 2017)

Non sussiste la responsabilità professionale del notaio che abbia omesso di indicare la presenza di vincoli limitativi della proprietà su immobili trasferiti mediante atto da lui rogato quando sia provato che il contraente interessato a tale informazione conosceva certamente dell’esistenza di quei vincoli (nella specie per averli costituiti), non ravvisandosi in tale ipotesi né la violazione del dovere di diligenza qualificata previsto dall’art. 1176 c.c., da doversi comunque interpretare alla stregua del canone generale di buona fede, né il nesso di causalità tra l’omessa informazione e la stipulazione dell'atto traslativo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione un atto di permuta intercorrente tra due società ed avente ad oggetto il trasferimento di 16 posti auto contrassegnati da vincolo pertinenziale (tale per cui la cessione degli stessi sarebbe stata subordinata alla parallela cessione di unità abitativa). Nell'atto permutativo non veniva fatto alcun cenno del gravame, dandosi atto della libertà dei beni trasferiti da ogni peso e vincolo. Peraltro il vincolo non soltanto doveva ritenersi ben noto alle parti, ma addirittura le stesse vi avevano dato causa, nell'ambito dell'operazione immobiliare finalizzata all'edificazione del comparto urbanistico. Ne discende come, nella fattispecie, il professionista sia stato mandato esente da qualsivoglia responsabilità professionale connessa alla mancata menzione nell'atto traslativo del vincolo di cui si discute.

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