Usucapione e prova del possesso. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 25505 del 24 settembre 2024)

In tema di usucapione, il possesso del bene deve essere provato concretamente e non può essere desunto semplicemente dall’occupazione protratta nel tempo. È necessario fornire evidenze che dimostrino l’inizio, l’estensione e le modalità del possesso. Ricevute di pagamento di utenze senza specifici riferimenti all’immobile in questione non costituiscono prova sufficiente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Dal punto di vista cronologico, ai fini dell'usucapione, non soltanto occorre che il possesso duri per il tempo previsto dalla legge, ma anche che sia continuo. Non gioverebbe dunque un possesso che fosse interrotto (es., per il tramite dell'assunzione di un'iniziativa giudiziaria), dovendo colui che invoca l'acquisto del diritto dar conto specificamente di tale aspetto, non potendo semplicemente invocare il protrarsi dell'occupazione. Nella fattispecie all'attenzione dei Giudici tale prova è mancata, dal momento che non sono state considerate sufficienti mere ricevute di pagamento prive di riferimento al bene immobile.

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