Usucapibilità del bene da parte del singolo comproprietario. (Cass. Civ., Sez. II, n. 5416 dell’8 marzo 2011)
Il comproprietario può usucapire la quota degli altri senza necessità di una vera e propria interversione, ma deve estendere il potere di fatto esercitato sulla cosa in termini di esclusività, godendone in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzazione altrui e in modo da evidenziare la volontà di possedere uti dominus e non più semplicemente uti condominus , non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso, dall’amministrazione e dalla manutenzione del bene.