Tribunale penale di Ivrea n. 462 del 3 Luglio 2002. L'entrata in vigore del Testo Unico cancella il reato di costruzione abusiva.
Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2002 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, risulta abrogato, tra gli altri, l'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, alla lettera b), punisce il reato di costruzione senza concessione, né la successiva proroga dell'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia ha ripristinato l'efficacia della disciplina abrogata. Pertanto, nell'ipotesi di costruzione abusiva deve pervenirsi a sentenza di assoluzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice penale, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.