Tribunale penale di Ivrea n. 462 del 3 Luglio 2002. L'entrata in vigore del Testo Unico cancella il reato di costruzione abusiva.

Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2002 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, risulta abrogato, tra gli altri, l'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, alla lettera b), punisce il reato di costruzione senza concessione, né la successiva proroga dell'entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia ha ripristinato l'efficacia della disciplina abrogata. Pertanto, nell'ipotesi di costruzione abusiva deve pervenirsi a sentenza di assoluzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice penale, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Commento

La pronunzia si inserisce nel tormentato problema degli effetti della ritardata entrata in vigore del T.U. in materia edilizia 380/2001. Secondo la Corte di merito l'abrogazione delle previgenti leggi di cui al predetto T.U. (con speciale riferimento alla legge 1985 n.47) sarebbe comunque efficace. Ciò per effetto della seppur precaria entrata in vigore del T.U., sia pure per pochi giorni soltanto durante la prima parte del mese di gennaio del 2002. La posticipazione degli effetti del T.U. infatti intervenne soltanto a far tempo dal 9 gennaio 2002, per effetto dell'entrata in vigore della proroga di cui alla c.d. "legge obiettivo". Ciò basterebbe ai fini dell'abolitio criminis. Cfr., in senso divergente, Cass. Pen, 19378/2002.

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