Trasformazione di società di persona in società di capitali. Vicenda meramente evolutiva e non estintiva. (Cass. Civ., Sez. VI-L, sent. n. 23030 del 22 ottobre 2020)

La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva una società, parte di una causa civile, si era trasformata nel corso del giudizio tra primo e secondo grado, assumendo un differente tipo sociale. La situazione non può determinare, secondo la S.C. alcuna incertezza sull’identificazione della parte impugnante. Il cambiamento della forma organizzativa della società conseguente alla trasformazione opera infatti pur sempre all'interno del medesimo schema causale societario. Si tratta, in definitiva, di una modificazione delle modalità di esercizio dell'attività di impresa che esclude la configurazione della trasformazione in chiave di fatto estintivo della società. Questo come conseguenza del fatto che "..la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, ancorchè dotato di personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo" (Cass. Civ. Sez. III, 11077/98; Cass. Civ., Sez. III, 13467/11). Va parimenti rilevato che il legislatore del 2003 nel novellare il testo dell'art. 2498 cod. civ., attualmente intitolato "continuità dei rapporti giuridici", ha disposto che, con la trasformazione, l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. Ciò è a dirsi indifferentemente anche per le ipotesi di trasformazione evolutiva (vale a dire da un tipo personalistico ad uno capitalistico) ovvero regressiva (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 15622/12).

Aggiungi un commento