Trascrizione di domanda giudiziale effettuata su maggiore consistenza immobiliare: risarcimento del danno autonomamente proponibile. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16272 del 31 luglio 2015)

L'azione di risarcimento danni in caso di trascrizione illegittimamente eseguita al di fuori dei presupposti previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c. (nella specie, effettuata per un appezzamento di terreno più grande di quello oggetto della controversia) può essere proposta - a differenza dell'istanza risarcitoria per la trascrizione ingiusta (relativa ad una domanda poi risultata infondata) che va presentata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., allo stesso giudice della causa oggetto di trascrizione - anche in via autonoma ex art. 2043 c.c. - che integra uno strumento idoneo ad assicurare una tutela estesa alla colpa lieve (invece esclusa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), commisurata alle maggiori responsabilità dell'autore del fatto, e si giustifica per la diversità dell'oggetto dell'accertamento rispetto al giudizio su cui è intervenuta la trascrizione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza muove dalla distinzione tra "trascrizione ingiusta" e "trascrizione illegittima". Quest'ultima ipotesi consiste nell'aver proceduto, ai di fuori dei casi consentiti dalla legge, all'esecuzione della formalità (es.: trascrizione della domanda giudiziale volta a far valere un patto di prelazione). La relativa domanda giudiziale sarebbe proponibile ex art. 2043 cod.civ. anche in un procedimento separato, avendo ad oggetto il sindacato di una situazione diversa da quella per la quale è causa. La trascrizione è invece "ingiusta" quando essa è in astratto consentita, ma si palesa per appunto "ingiusta" nella concreta fattispecie. In tal caso il relativo giudizio risulta di competenza dello stesso Giudice della causa in relazione alla quale la trascrizione della domanda giudiziale è stata eseguita, ai sensi del II comma dell'art. 96 c.p.c.. In quest'ultimo ambito può essere collocata la trascrizione della domanda giudiziale avente ad oggetto l'inadempimento dell'obbligo a contrarre e quello di accertamento giudiziale della autenticità di scritture aventi portata traslativa quando riguardino beni immobili aventi consistenza maggiore rispetto a quella indicata negli strumenti negoziali.

Aggiungi un commento