Successione ab intestato e prova del rapporto di parentela con il de cuius. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22192 del 14 ottobre 2020)

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Risulta scontato affermare che nella successione ab intestato colui che si afferma erede debba anzitutto dar conto del proprio rapporto di parentela con il de cuius entro il grado previsto dalla legge. Ordinariamente questa circostanza è talmente scontata da non meritare alcuna speciale indagine: fanno testo al riguardo le risultanze dei registri dello stato civile, con speciale riferimento a quello di nascita, di matrimonio ovvero di morte. Ma cosa dire nell'ipotesi di distruzione, smarrimento dei supporti documentali ad essi relativi, quando non addirittura del caso di omissione di registrazione del fatto giuridico da certificare? La S.C. al riguardo non poteva non fare ricorso alla regola di cui all'art. 452 cod.civ., norma in base alla quale la prova di tali fatti può essere data con qualsiasi mezzo.

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