Si trova cromo esavalente nell'immobile assegnato all'asta? E' un semplice vizio del bene, non azionabile ex art. 2922 cod.civ.. Aliud pro alio, vizio redibitorio e mancanza di qualità essenziale della cosa. Rilevanza nel procedimento esecutivo e nella vendita forzata. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1669 del 29 gennaio 2016)
La differenza strutturale tra la vendita forzata e quella negoziale, nonché la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell'estensione dell'istituto alla vendita forzata risultano ostative all'adozione, per la prima, di una nozione lata di aliud pro alio. Ne deriva che la nullità del decreto di trasferimento è ravvisabile solo in caso di radicale diversità del bene oggetto di vendita forzata ovvero se ontologicamente diverso da quello sul quale è incolpevolmente caduta l'offerta dell'aggiudicatario, oppure perché, in una prospettiva funzionale, dopo il trasferimento risulti definitivamente inidoneo all'assolvimento della destinazione d'uso che, presa in considerazione nell'ordinanza di vendita, ha costituito elemento determinante per l'offerta dell'aggiudicatario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso l'aliud pro alio relativamente alla vendita forzata di una unità abitativa la cui inagibilità, dichiarata dal Comune per la presenza di elementi inquinanti, ed emersa solo a seguito di una integrazione della perizia di stima depositata dopo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, era solo temporanea per la piena recuperabilità della salubrità dell'immobile).