Scioglimento della comunione in riferimento a beni necessariamente comuni ai sensi dell'art. 1117 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2983 del 31 gennaio 2019)

Onde stabilire la divisibilità o meno di un'area comune a due fabbricati appartenenti a diversi proprietari e destinata all'accesso ai fabbricati stessi in due porzioni distinte da attribuire in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti, il giudice del merito deve tenere conto della diminuzione del valore complessivo dell'area a seguito della divisione, nonché degli effetti di tale divisione sulla efficienza, funzionalità e comodità dell'accesso ai fabbricati, non potendosi mai imporre a carico di uno o di entrambi i condividenti l'obbligo di procedere a modifiche o variazioni della consistenza, ubicazione o conformazione dei fabbricati in esame, trattandosi di beni non compresi (ed insuscettibili di essere attratti) nell'oggetto della divisione, circoscritta alla sola area comune, che non può incidere sulla struttura dei menzionati fabbricati né comportare l'imposizione di oneri o limitazioni al contenuto dei diritti precedentemente esercitati o comunque spettanti sui medesimi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie veniva in considerazione (all'esito di una prima operazione divisionale, per il cui tramite una cascina era stata ripartita in plurime unità immobiliari assegnate in proprietà esclusiva) l'eventuale assegnazione dell'androne di ingresso ad uno soltanto dei condividenti. Questa condizione avrebbe determinato l'intercessione della parte di proprietà esclusiva facente capo ad una delle parti, la quale avrebbe potuto raggiungere la pubblica via tramite ulteriore porzione immobiliare appartenetegli. La S.C. ha tuttavia osservato come non risulti praticabile siffatta soluzione, non potendosi imporre a carico di uno dei condividenti l'obbligo di procedere alla modificazione delle parti di proprietà esclusiva.

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