Rilevanza economica del modo. Compatibilità rispetto alla natura liberale della donazione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28857 del 19 ottobre 2021)

In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l'essenza di atto liberalità della donazione; stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso sottoposto alla disamina della Cassazione veniva in considerazione una donazione modale in forza della quale una madre cedeva il proprio patrimonio immobiliare in favore del figlio e contenente un'obbligazione modale alla cui stregua quest'ultimo si obbligava ad eseguire prestazioni di assistenza morale e materiale in favore della prima. Ci si domandava, in particolare, tenuto conto del "nomen iuris" utilizzato per il contratto (come detto, appellato esplicitamente come "donazione modale"), nonchè dell'indeterminatezza e genericità delle prestazioni assistenziali ivi previste e della condotta della donante (la quale non aveva mai chiesto l'adempimento dell'obbligazione assistenziale) se il negozio non dovesse essere diversamente qualificato (ad esempio come vitalizio assistenziale atipico). Il nucleo fondamentale della vertenza era cioè costituito dalla considerazione dell'elemento causale: l'onere introdotto poteva valere una qualificazione dell'accordo in chiave onerosa? Secondo la Cassazione la causa liberale permane tale quand'anche affiancata dall'obbligazione scaturente da un onere, a meno che il contenuto economico dello stesso non sia tale da mutarne i caratteri.
Giova a questo proposito ricordare come non si rientri automaticamente in tale ipotesi quando l'adempimento dell'obbligazione modale sia stato previsto a pena di risoluzione della donazione (Cass. Civ., 2432/86). Diviene talvolta particolarmente arduo valutare concretamente l'aspetto causale: si pensi all'ipotesi in cui il modo importi un'obbligazione che vada a vantaggio del disponente, come nel caso qui in esame (Cass. Civ., 6414/84).

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