Ambito di apponibilità del modo



Il modo è per propria natura apponibile agli atti contrassegnati da una causa liberale (eredità, legato o donazione)nota1 .

E' appena il caso di rilevare che l'onere non possa gravare la quota spettante ai legittimari (art. 549 cod.civ.) (Cass. Civ., 2708/92 ).

La limitazione del contenuto dell'attribuzione effettuata dal disponente puó tuttavia riguardare anche atti contraddistinti dalla mera gratuitá quali il mandato, il deposito (es.: con l'obbligo per il depositante di non alienare il bene fino a quando esso resterà a deposito), il contratto gratuito di rendita, il mutuo senza interessi (si pensi al mutuatario a titolo gratuito che deve impiegare la somma mutuatagli per un fine determinato), il comodato (con l'obbligo di corrispondere le imposte afferenti al bene) (Cass. Civ., 749/78 )nota2. Tali atti risultano esser privi di quel legame tra il depauperamento del disponente e del correlativo arricchimento del beneficiato che è proprio degli atti di liberalitá.

Secondo un'opinionenota3, in questi ultimi casi l'apponibilitá del modo rinverrebbe alcuni limiti:

  1. l'onere non dovrebbe configurarsi quale corrispettivo dell'attribuzione, venendo altrimenti meno il carattere gratuito del contratto;
  2. esso non potrebbe assumere importanza economica tale da esaurire il contenuto economico dell'attribuzione gratuita;
  3. l'onere non dovrebbe infine produrre gli stessi effetti giá ricompresi tra gli elementi naturali del contratto. Diviene ora agevole risolvere il caso di quell'accordo, qualificato dalle parti come comodato, in base al quale una di esse, alla quale sia stato attribuito l'utilizzo gratuito di un immobile, si obblighi a pagare tutte le imposte connesse al bene (in pessime condizioni di uso) nonché tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Poichè gli esborsi necessari per porre il bene in condizioni di ordinario utilizzo potrebbero eguagliare, se non superare l'ipotetica misura dei canoni di una normale locazione, l'accordo non potrebbe che esser ritenuto una locazione. La causa in concreto delineata dalle parti per il tramite delle pattuizioni convenute, non corrisponderebbe più a quella del comodato, nonostante l'utilizzo del nomen juris corrispondente. Il contenuto del modo verrebbe stravolto, fino ad assurgere al rango di corrispettivo integrante la struttura causale di un contratto diverso da quello ipotizzato.

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.206.
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nota2

Secondo l'opinione preferibile sarebbe più corretto ritenere che l'ambito di apponibilità del modo non sia limitato ai soli negozi liberali, bensì anche a quelli gratuiti: cfr.Vindigni, voce Modo, in N.sso Dig.it., vol.X, 1964, p.829.
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nota3

Messineo, Il contratto in generale, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXI, Milano, 1973, p.201.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • VINDIGNI, Modo, N.sso dig.it., X, 1964


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