Il modo nel comodato



L'intrinseca gratuità del comodato suscita l'interrogativo circa l'ammissibilità che comodante e comodatario convengano la corresponsione di un modesto compenso ovvero stabiliscano che il comodatario abbia a sopportare l'erogazione di determinate spese, quali le tasse afferenti alla proprietà ed all'utilizzo del bene ovvero provveda all'effettuazione di opere di manutenzione.

Se appare chiaro che la pattuizione di un qualsiasi compenso, anche di modesta sostanza, pare effettivamente incompatibile con la struttura stessa del comodato, cui ripugna l'elemento della corrispettivitànota1 , non altrettanto si può dire per quanto attiene all'erogazione da parte del comodatario di quelle somme che siano necessarie o comunque funzionali rispetto al godimento del bene affidatogli. In proposito si parla di comodato modale o comodato cum onere (Cass.Civ.Sez.III, 2151/84   ). E' chiaro che queste erogazioni non possono tuttavia assumere una consistenza tale da costituire un corrispettivo o canone "mascherato" nota2.

Diviene così agevole risolvere il caso di quell'accordo qualificato dalle parti come comodato in base al quale una di esse, alla quale sia stato attribuito l'utilizzo gratuito di un immobile, si obblighi a pagare tutte le imposte connesse al bene, in pessime condizioni di uso, nonché le spese tutte di manutenzione ordinaria e straordinaria (con l'obbligo di corrispondere le imposte afferenti al bene: cfr. Cass.Civ.749/78   )

Poichè gli esborsi necessari per porre il bene in condizioni di ordinario utilizzo potrebbero eguagliare se non superare l'ipotetica misura dei canoni di una normale locazione, l'accordo non potrebbe che esser ritenuto una locazione. La causa in concreto delineata dalle parti per il tramite delle pattuizioni convenute non corrisponderebbe più a quella del comodato, nonostante l'utilizzo del nomen juris corrispondente. Il contenuto del modo verrebbe stravolto fino ad assurgere al rango di corrispettivo integrante la struttura causale di un contratto diverso da quello ipotizzato nota3.

La giurisprudenza ha fatto applicazione sostanziale (anche se non in chiave così esplicita) di questi principi anche in ipotesi di pattuizioni atipiche, quali ad esempio la concessione dell'utilizzo di un immobile vita natural durante a fronte di prestazioni di assistenza (Cass.Civ.Sez.III, 9160/87   ).

Note

nota1

In questo senso anche Carresi, Il comodato. Il mutuo, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1957, p.47 e Teti, voce Comodato, in Digesto disc.priv., vol.III, 1988, p.39, per il quale qualsiasi apposizione di prestazioni a carico del comodatario farebbe rientrare il contratto nel tipo della locazione. L'opinione è contraria per quanti ritengono che un compenso modestissimo non snaturi la causa del contratto, dal momento che la norma qualifica il comodato essenzialmente gratuito senza prevedere un espresso divieto di compenso (Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1055; Tamburrino, voce Comodato, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.998).
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nota2

Sempre attuale il riferimento a De Martini, Sull'ammissibilità di un comodato modale, in Giur.compl.Cass.civ., 1944, p.85.
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nota3

 

Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.645.
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Bibliografia

  • CARRESI, Il comodato, il mutuo, Torino, Trattato Vassalli, 1957
  • DE MARTINI, Sull'ammissibilità di un comodato modale, Giur.compl.Cass.Civ., 1944
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • TAMBURRINO, Comodato, Enc.dir.
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv., IV, 1988

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