Revocazione della donazione per ingratitudine. (Appello di L’Aquila, 5 ottobre 2013)
La pronuncia di revocazione non si giustifica per la semplice mancanza di riconoscenza da parte del donatario, o per il rifiuto di prestare assistenza morale e materiale al donante che ne abbia bisogno, ma richiede che il primo ometta di prestare al secondo gli alimenti, obbligazione che a sua volta presuppone (art. 438 c.c.) la sussistenza di uno stato di bisogno.