Responsabilità extracontrattuale del medico ospedaliero dopo la legge "Balduzzi". (Tribunale di Milano, Sez. I, sent. n. 7394 del 14 giugno 2016)

Il tenore letterale dell’art. 3 comma I della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera, diverso dal contratto concluso con la struttura, sia stata ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, che il danneggiato ha l’onere di provare. Ciò anche a fronte delle debolezze emerse nell’applicazione del cosiddetto “contratto da contatto sociale” al paradigma del medico ospedaliero.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un conto è l'inadempimento del contratto d'opera professionale diverso rispetto a quello intercorrente con la struttura del nosocomio, altra cosa è la condotta operativa tenuta nell'esercizio della professione sanitaria dal medico ospedaliero: l'art.3 della legge 189/2012 (c.d. "Balduzzi") è orientato al chiaro intento di restringere e limitare la responsabilità risarcitoria. Ne discende la riconducibilità della responsabilità risarcitoria del medico nell'alveo della responsabilità per illecito aquiliano, contrassegnata da regole assai più restrittive e penalizzanti per il danneggiato a livello probatorio. Si veda sul punto Tribunale di Milano, 17 luglio 2014.

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