Quorum assembleare per approvare la transazione sulle spese comuni: semplice maggioranza o unanimità? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 7201 del 13 aprile 2016)

In materia di condominio negli edifici, ex art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ex art. 1108, comma III, c.c., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni: atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali o locazioni ultranovennali, transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi - e, in particolare delle reciproche concessioni – fra i negozi a carattere dispositivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La maggioranza per l'approvazione della stipula di un negozio transattivo non può che seguire la natura giuridica dell'oggetto dello stesso. Nel caso di specie venivano in esame spese comuni consistenti nelle prestazioni professionali erogate da un ingegnere in favore del condominio. Nessun dubbio sulla sufficienza del quorum di cui all'art. 1135 cod.civ.. L'unanimità si palesa indispensabile soltanto quando si tratti di porre in essere atti dispositivi dei beni comuni (alienazione di una porzione immobiliare, costituzione di un diritto reale sulla stessa), in relazione ai quali in ogni caso occorrerebbe il consenso di ciascun condomino in quanto tale.

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