Quando il padre paga il debito del figlio. Donazione indiretta e collazione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23260 del 18 settembre 2019)

Il debito del figlio pagato dal padre defunto che non abbia successivamente agito in via di regresso surrogandosi nei diritti del creditore soddisfatto configura una donazione indiretta, come tale soggetta a collazione. Ciò che rileva, infatti, è il fine perseguito e non il mezzo giuridico impiegato che può essere il più vario e consistere anche in una combinazione di negozi. La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, non già dallo strumento giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - potendo consistere in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che l'adempimento del terzo ex art. 1180 cod.civ. possa costituire donazione indiretta (quando non si accompagna al subingresso del solvenza nei diritti del creditore soddisfatto) è invero dato pacifico. La neutralità causale della figura è tale, infatti, da consentirne la qualificazione tanto in chiave di atto oneroso (quando per l'appunto si accompagni alla surrogazione del solvens nei diritti del creditore), quanto come atto di liberalità (ogniqualvolta, come nel caso di specie, il solvens rinunzi al credito in via di regresso nei confronti del debitore). utile tuttavia mettere a fuoco la ricomprensione di quanto pagato nel perimetro dell'obbligazione collatizia. Non inutile sarebbe aggiungere come ad analoga conclusione occorre pervenire in riferimento anche all'eventuale imputazione ex se da effettuarsi ai sensi dell'art. 564 cod.civ..

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