Procedimento di divisione giudiziale e scoperta di testamento in corso di causa. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 24184 del 27 settembre 2019)

Una volta proposta domanda di divisione, secondo legge, dell'asse ereditario, non configura domanda nuova la pretesa che la divisione avvenga sulla base di testamento nel frattempo rinvenuto. Infatti, accertata in corso di causa l'esistenza di un testamento, il procedimento di divisione sulla scorta di successione legittima non può più essere portato a termine, stante la prevalenza della successione testamentaria.
Il semplice mutamento del titolo del regolamento della successione non incide sulla domanda di divisione proposta, dal momento che non ne muta né il petitum (i beni ereditari da dividere), né la causa petendi (esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa). Conseguentemente, deve ritenersi ammissibile in appello, non potendo essere ritenuta domanda nuova, la domanda di divisione dell'eredità, proposta sulla base di testamento ritrovato in corso di causa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non costituisce domanda nuova ed è pertanto ammissibile la variazione di quanto richiesto dal condividente in base alle risultanze del testamento di cui sia stata scoperta l'esistenza in corso di causa. E' questa la conclusione raggiunta dalla S.C. in relazione al caso di una comunione ereditaria incidentale che, prima della scoperta, si riteneva si fosse instaurata in forza di devoluzione ab intestato.

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