Privacy e protezione del diritto alla riservatezza: l’interessato deve essere preventivamente informato dello scambio di informazioni personali (e del susseguente trattamento dei dati) che lo riguardano effettuato tra pubbliche amministrazioni. (Corte di Giustizia Europea, Sez. III, sent. n. C201/14 dell’1 ottobre 2015)
Le normative degli Stati membri non possono consentire a un'amministrazione pubblica di trasmettere dati personali a un'altra amministrazione pubblica, a fini di trattamento, senza che le persone interessate siano state informate né di tale trasmissione, né del successivo trattamento. Disposizioni di tal genere contrastano con la direttiva 95/46/CE sulla privacy.