Presunzione di appartenenza di un cespite agli enti comuni condominiali (art.1117 cod.civ.). (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3473 del 6 marzo 2012)

Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c., occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario proprietario ad altro soggetto. Può, infatti, escludersi che un bene possa rientrare nel novero di quelli comuni solo nel caso in cui nel primo atto di vendita esso sia stato riservato in proprietà esclusiva a uno solo dei contraenti. Deriva da quanto precede, altresì, che il titolo di proprietà esclusiva del bene, in capo al singolo condomino non può essere costituito da un atto successivo alla costituzione del condominio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La regola generale istituita dall'art.1117 è che la presunzione di appartenenza del bene (nella fattispecie parte di un'area cortilizia) è tale "se il contrario non risulta dal titolo". Dunque è all'atto di provenienza, all'atto costitutivo del condominio ovvero ai (primi) atti di trasferimento immobiliare stipulati in esito alla costruzione del fabbricato condominiale che si deve aver riguardo per stabilire se la predetta presunzione possa dirsi venuta meno e, per l'effetto, il bene possa essere definito come di proprietà esclusiva di alcuno dei condomini.

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