Pertinenza di mobile a immobile. Requisiti ai fini della sussistenza del rapporto pertinenziale: conseguenze in tema di alienazione della cosa principale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 12731 del 14 maggio 2019)

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale in riferimento alle cosiddette pertinenze "urbane", con particolare riguardo ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale. Dunque va usualmente esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata.

Commento

La Cassazione ha confermato, con la pronunzia in esame, la decisione della corte di merito, la quale aveva escluso la sussistenza del vincolo pertinenziale tra un'abitazione e due specchiere che la adornavano, affermando che queste ultime costituivano beni mobili non inseriti stabilmente nella struttura muraria dell'edificio e che l'atto di compravendita immobiliare aveva, con piena consapevolezza delle parti, escluso che la pattuizione potesse riguardasse anche le specchiere. Mancava, nella fattispecie, il carattere della durevole destinazione della cosa accessoria ad ornamento di quella principale (come invece è stato deciso sussistere nel caso di affreschi o statue: cfr. Cass. 3610/2001).

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