Pertinenza di mobile a immobile. Requisiti ai fini della sussistenza del rapporto pertinenziale: conseguenze in tema di alienazione della cosa principale. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 12731 del 14 maggio 2019)
Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale in riferimento alle cosiddette pertinenze "urbane", con particolare riguardo ai beni mobili posti ad ornamento di edifici, è necessaria la presenza del requisito oggettivo dell'idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, nonché del requisito soggettivo dell'effettiva volontà dell'avente diritto di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale. Dunque va usualmente esclusa la natura di pertinenza delle suppellettili, degli arredi e dei mobili che riguardino esclusivamente la persona del titolare del diritto reale sulla cosa principale e non la cosa in sé considerata.