Dei beni privati si occupa il codice civile; di quelli pubblici per lo più la legislazione speciale, pur rinvenendosi incidentalmente nel codice la disciplina di alcuni aspetti (artt.
822 ,
823 ,
824 ,
825 ,
826 ,
827 ,
828 ,
829 e
830 cod.civ.), distinguendosi tra
beni appartenenti al demanio ed al patrimonio (disponibile o indisponibile) nota1. Si può rilevare come sia possibile parlare di beni pubblici in due distinte accezioni: come beni pubblici in senso soggettivo, in quanto appartenenti ad ente pubblico e come beni pubblici in senso oggettivo, in quanto assoggettati ad un regime particolare, diverso da quello della proprietà privata
nota2.
Note
nota1
Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.58.
top1nota2
Sulla definizione di beni pubblici si confrontino p.es. Caputi Jambreghi, voce Beni pubblici, in Enc. giur. Treccani; Cerulli Irelli, Beni pubblici, in Dig. disc. pubbl., II, 1987, p.273.
top2Bibliografia
- CAPUTI JAMBREGHI, voce Beni pubblici, Enc. giur. Treccani
- CERULLI IRELLI, Beni pubblici, Dig. disc. pubbl., 1987
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002