Patrimonio disponibile ed indisponibile



I beni non demaniali appartenenti ad un ente pubblico vengono denominati beni patrimoniali. Si può operare una distinzione in due categorie:
  1. beni disponibili nota1, in quanto non destinati direttamente ed immediatamente a soddisfare esigenze di perseguimento dei fini istituzionali dell'ente: sono soggetti, salvo leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile;
  2. beni indisponibili nota2 (foreste, miniere, fauna selvatica (L. 968/77, art. 1 , edifici destinati a sedi di uffici pubblici, ecc.), in quanto la destinazione di essi è volta al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente. Questo aspetto costituisce la ragione per cui gli atti che li riguardano non possono avere quale esito la sottrazione di essi alle loro destinazioni, stabilite, o dalle norme o da provvedimenti dell'autorità (art. 828 cod. civ.). Due sono i requisiti che li contrassegnano: un elemento soggettivo costituito da un atto amministrativo di destinazione, un elemento oggettivo consistente nella concreta effettiva destinazione del bene a tale scopo (Cass. Civ. Sez. II, sent. 17427/2023).
Dovrebbe ritenersi applicabile ad essi anche l'art. 1145 cod. civ., ciò che si sostanzierebbe nella non usucapibilità del bene a causa della non suscettibilità di essere posseduto (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 19951/2023).
Queste regole non sono un dogma: si pensi al modo di disporre dell'art. 32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 (anche a seguito della Corte Cost., 196/04 ), il cui comma XIV ha addirittura previsto la possibilità che dei detti beni possa farsi alienazione in riferimento alle domanda presentata all'Agenzia del demanio da parte di colui che vi abbia realizzato opere abusive sanabili ai sensi della stessa legge.

I beni del patrimonio disponibile invece, in quanto non diversamente disposto, sono soggetti alle regole del diritto privato. In via generale è possibile riferire come sia possibile perseguire un iter amministrativo alla cui stregua, una volta "declassificati" tali beni come appartenenti al patrimonio disponibile, ne sia consentita l'alienazione (ovvero l'acquisto per usucapione). Si veda Cass. Civ. Sez. II, ord. 19814/2020.

La disciplina dei beni degli enti ecclesiastici è dettata nella L. 222/85 e nel relativo Regolamento di esecuzione, emanato con D.P.R. 33/87 nota3.

Le chiese possono appartenere anche a privati e sono soggette alla disciplina del diritto privato: possono quindi essere alienate, usucapite, ecc., ma, finchè non siano sconsacrate secondo le regole del diritto canonico, non possono essere sottratte alla loro destinazione e al culto (art. 831, II comma , cod. civ.).

Note

nota1

V. Palma, La proprietà in generale. I procedimenti ablatori, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. 7, t. I, Torino, 1982, pp. 194 e ss..
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nota2

Cfr. Falzone, I beni del patrimonio indisponibile, Milano, 1957.
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nota3

Si vedano p.es. Fedele, voce Beni ecclesiastici (dir. ecclesiastico), in Enc. dir., p. 189.
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Bibliografia

  • FALZONE, I beni del patrimonio indisponibile, Milano, 1957
  • FEDELE, voce Beni ecclesiastici (dir. ecclesiastico), Enc. dir.
  • PALMA, La proprietà in generale. I procedimenti ablatori, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. 7, t. I, 1982

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