Opposizione alla donazione. Atti di liberalità trascritti da oltre un ventennio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4523 del 1 febbraio 2022)

L'opposizione di cui all'art. 563 cod.civ., comma 4, è esperibile, in relazione alle donazioni compiute dal disponente e potenzialmente lesive dei diritti del legittimario, anche prima dell'apertura della successione del primo. Quando essa ha ad oggetto un atto di liberalità indiretta, inoltre, il legittimario è titolato ad agire per ottenere l'accertamento della natura simulata del negozio dissimulante la liberalità potenzialmente lesiva delle sue aspettative. Tuttavia, poiché l'azione di restituzione prevista dall'art. 563 cod.civ., comma 1, è ammessa soltanto qualora non siano decorsi vent'anni dalla trascrizione della donazione, e considerato che l'opposizione di cui del richiamato art. 563 cod.civ., comma 4, è tesa ad assicurare, in favore del coniuge o parente in linea retta del disponente, unicamente la sospensione del termine ventennale di cui al comma 1, l'esercizio della stessa non è consentito in relazione ad atti di liberalità, diretti o indiretti, che siano stati trascritti da oltre venti anni. Non avrebbe, infatti, alcun senso logico ipotizzare, a favore del legittimario, l'esercizio di uno strumento cautelare finalizzato all'esperimento di una domanda non più proponibile.
La mancanza di una norma di diritto intertemporale che, con riferimento alle donazioni anteriori alla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, individui tale data quale "dies a quo" del termine ventennale per l'esperimento del rimedio previsto dall'art. 563, comma 4, c.c., induce a ritenere che detto termine decorra in ogni caso, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 563, dalla trascrizione della donazione. L'azione di simulazione di un contratto dissimulante una donazione di un bene immobile può essere esperita, dal coniuge o dal parente in linea retta del disponente, anche prima dell'apertura della successione di quest'ultimo, allo specifico scopo di consentire l'opposizione di cui all'art. 563, comma 4, cod.civ. e di rendere, in futuro, possibile l'esperimento della domanda di restituzione del bene donato di cui all'art. 563, comma 1, cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Inammissibile proporre opposizione alla donazione qualora la trascrizione del relativo atto sia stata eseguita da oltre un ventennio. Poichè l'azione recuperatoria presso i terzi è infatti consentita per il legittimario leso o pretermesso entro tale termine, appare evidente come, successivamente, non sarebbe di alcuna utilità esperire un rimedio intrinsecamente ed unicamente finalizzato a renderne possibile l'esperimento dopo il termine ventennale.
Questo non è l'unica statuizione di rilievo posta dalla S.C. con la pronunzia in commento. La Cassazione infatti da un lato mette a fuoco come il dies a quo del ventennio trascorra dalla trascrizione della donazione anche per gli atti di liberalità stipulati prima dell'entrata in vigore della legge del 2005, dall'altro come sia esperibile immediatamente (senza cioè dover attendere l'apertura della successione) l'azione di simulazione onde far acclarare la natura simulata dell'atto posto in essere dall'ereditando allo scopo di occultare la natura liberale di una disposizione, allo scopo di successivamente poter proporre il rimedio dell'opposizione, finalizzato al mantenimento dell'azione recuperatoria anche oltre il ventennio.

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