Opponibilità al terzo subacquirente dell'immobile del provvedimento, regolarmente trascritto, di assegnazione di casa familiare. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 15367 del 22 luglio 2015)

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l. n. 898/1970 (nel testo sostituito dall'art. 11 della l. n. 74/1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile - nei limiti del novennio, ove non trascritto - anche al terzo acquirente dell'immobile, ma solo finché perdura l'efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell'immobile, divenutone proprietario, a proporre un'ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non importa se anche la prole abbia raggiunto la maggiore età nonchè l'indipendenza economica, elementi che avrebbero dovuto determinare il venir meno del diritto di vivere nella casa coniugale. In ogni caso occorre una pronunzia giudiziale che determini l'eliminazione del vincolo predetto, pronunzia a far tempo dalla quale il coniuge assegnatario può essere finalmente considerato come occupante sine titulo. Fino a tale momento l'assegnazione permane integra quanto a tutti gli effetti, compresa l'opponibilità al terzo avente causa dal proprietario. La forma non fa una grinza, ma la sostanza stride.

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