Obbligo restitutorio del denaro concesso in mutuo: onere della prova del titolo della nazione della somma erogata. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 180 dell’8 gennaio 2018)
In tema di onere della prova, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo, peraltro, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione, allorquando l'accipiens, ammessane la ricezione, non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità. L'attore, pertanto, è tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto che, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.