Obbligo restitutorio del denaro concesso in mutuo: onere della prova del titolo della nazione della somma erogata. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 180 dell’8 gennaio 2018)

In tema di onere della prova, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo, peraltro, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione, allorquando l'accipiens, ammessane la ricezione, non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità. L'attore, pertanto, è tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto che, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia costituisce regolare applicazione dei principi generali in tema di ripartizione dell'onere della prova. E' chiaro infatti che non risulta sufficiente dar conto di aver somministrato una determinata somma ad un soggetto per provare anche un sottostante contratto di mutuo, soprattutto a fronte della contestazione di quest'ultimo. Andrebbe tuttavia aggiunto come non sia sufficiente da parte dell'accipiens limitarsi a negare il titolo ex mutuo, dovendo lo stesso esprimere una differente causa. Al riguardo non potrebbe trattarsi di liberalità, dal momento che la stessa, a pena di nullità, postula che il perfezionamento del contratto avvenga per atto pubblico ed alla presenza di due testimoni (accezione fatta per le donazioni di modico valore).

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