La forma del mutuo



Il mutuo deve essere qualificato in linea di principio come contratto a forma libera, dal momento che la legge non prescrive in merito alcuna disposizione specifica nota1 . E' tuttavia il caso di osservare che la consegna delle cose che sono oggetto del mutuo (art. 1813 cod.civ. ) viene di per sé stessa ad integrare (ovviamente in quanto sia accompagnata dal consenso sull'elemento causale proprio della pattuizione di mutuo) gli estremi di un requisito che non si può non considerare come attinente al modo di manifestarsi della volontà dei contraenti nota2.

Questa conclusione non muta neppure quando, come per lo più accade, il mutuo sia oneroso e venga pattuita la corresponsione di interessi superiori alla misura legale. In questa ipotesi vige la regola di cui al III comma dell'art. 1284 cod.civ. (espressamente richiamata dal I comma dell'art. 1815 cod.civ.) ai sensi della quale detti interessi devono essere determinati ad substantiam per iscritto; altrimenti saranno dovuti soltanto nella misura legale nota3. Al contratto di mutuo spesso sono allegati ulteriori documenti, quali il capitolato delle condizioni generali (che vengono in considerazione quando il mutuante sia un istituto di credito) nonchè apposito piano di ammortamento che specifica, in riferimento alla rateizzazione, la quota parte interessi e quella capitale. E' stato al riguardo deciso che, nell'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo, si debba, allo scopo di determinare quanta parte delle somme rimborsate dal mutuatario nel corso della rateizzazione debbano essere imputate al capitale originariamente erogato, fare esclusivo rinvio alle risultanze di detto piano, da considerarsi a tutti gli effetti quale clausola contrattuale (Cass. Civ. Sez. I, 5703/02).

Una forma particolare (coincidente per lo più con lo scritto) è talvolta richiesta a determinati fini per i contratti di mutuo previsti dalla legislazione speciale (si pensi all'ipotesi del finanziamento di macchinario industriale garantito da privilegio speciale ex art. 2762 cod.civ. ). Il difetto del requisito formale comunque non pregiudica l'applicabilità generica delle norme del codice civile nota4 .

L'esempio più rilevante di prescrizione (data l'assorbente preminenza socio-economica del fenomeno) è costituito dalle regole contenute nel testo unico in materia bancaria e creditizia (d. lgs. 1993 n.385 ), il cui art. 117 (modificato recentemente dal D.Lgs. 141/10 a sua volta ulteriormente modificato dal D.Lgs. 169/12) prescrive che, relativamente alle negoziazioni concluse dagli istituti di credito e da ogni altro soggetto che eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento, è indispensabilmente richiesta la forma scritta (anche se il II comma della norma prevede che il CICR possa disporre che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma). In pratica si può dire che, in concreto, alla regola della forma libera (astrattamente applicabile ormai soltanto alle ipotesi in cui il mutuo sia contratto tra due soggetti tra i quali non sia configurabile un rapporto tra soggetto professionale e consumatore) si sostituisca, per effetto della riferita disposizione, quella della forma vincolata ad substantiam actus.

Note

nota1

Così Fragali, Del mutuo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.168; Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.700. Va da sè, tuttavia, come lo scritto vanga ad evitare future contestazioni. Cosa dire infatti del mutuo convenuto verbalmente quando, a distanza di tempo, il mutuatario abbia a negare questa sua qualifica? Non pare infatti sufficiente a dar conto del rapporto la mera consegna della somma, a fronte delle contestazioni dell'accipiens (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 180/2018)
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nota2

Forchielli, I contratti reali, Milano, 1952, p.95 e ss.
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nota3

Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, vol.VIII, Milano, 1972, p.77; Teti, Il mutuo, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.673.
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nota4

Morelli, Del mutuo, in Comm. teorico-pratico al Cod.civ., dir. da de Martino, Novara-Roma, 1977, p.200.
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Bibliografia

  • FORCHIELLI, I contratti reali, Milano, 1952
  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MORELLI, Del mutuo, Bologna Roma, Comm.teorico pratico al cod.civ., 1977
  • TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985

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