Nuncius e non rappresentante chi abbia semplicemente specificato che l'oblato (il cui nome non era stato fatto, ancorchè si trattasse di soggetto individuabile) aveva accettato la proposta contrattuale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3433 del 14 febbraio 2014)
Assume la veste di nuncio, e non di rappresentante, colui il quale si limiti ad informare il proponente dell'avvenuta accettazione della sua proposta contrattuale, a nulla rilevando che tale informazione non contenga le generalità del contraente effettivo, se il proponente sia comunque in grado di identificarlo. (Nella specie, chiesto un preventivo per l'acquisto di un computer per conto di un terzo - di cui era stato comunicato l'indirizzo ma non il nominativo - questi aveva accettato la proposta, rifiutandosi, peraltro, di pagare il prezzo, per cui il venditore aveva evocato in giudizio il "nuncius"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito di rigetto della pretesa del venditore).