Notariato. Violazione della normativa deontologica in tema di apertura di sedi secondarie. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 2693 del 30 gennaio 2019)

Scatta la sanzione pecuniaria per il notaio che non comunica in modo tempestivo al consiglio l'apertura di una nuova sede.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il notaio non comunica al Consiglio notarile l’apertura di uno studio secondario (avendone già un altro a disposizione) e viene colpito da una sanzione pecuniaria di 15.000 euro ai sensi dell’art.10 del codice deontologico. Duplice, dunque, l’addebito: da un lato l’aver aperto uno studio secondario non consentito, dall’altro il fatto di non averlo comunicato. I plurimi profili di impugnativa del provvedimento disciplinare sono tutti rigettati, con speciale riferimento alla censura del quantum della sanzione. È stato infatti osservato come questo elemento si sia fondato su elementi quali l’arco temporale durante il quale si è protratta la condotta violatrice e il rilevante numero degli atti stipulati.

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