Natura giuridica del credito relativo agli utili dovuti in forza di contratto di associazione in partecipazione: obbligazione di valuta. Applicazione del principio nominalistico. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 13649 del 30 maggio 2013)
L'obbligo di pagare una somma di denaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo a un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consiste in una somma di denaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto dell'obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Infatti, in entrambi i casi il pagamento della somma di denaro secondo il suo valore nominale estingue l'obbligazione, secondo il disposto dell'art. 1277 c.c. gli utili dovuti in forza del contratto di associazione in partecipazione sono pertanto un'obbligazione di valuta, alla quale è applicabile il principio nominalistico.