Momento determinativo dell’acquisto della titolarità di un immobile ai fini della sua ricomprensione nella comunione legale nel caso di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie. (Cass. Civ., Sez. II, n. 16305 del 26 luglio 2011)

In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarità dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, è quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiché solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprietà dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualità di socio, e la correlata prenotazione, in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della "communio incidens" familiare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Spetta o non spetta alla comunione il diritto di credito consistente nel diritto all'assegnazione dell'immobile in favore del socio di cooperativa edilizia?
La pronunzia qui in commento lo nega, ma nel tempo si era formato un orientamento contrario (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. I, 1993/12439).
Più recentemente si può dire prevalga l'opinione opposta (cfr. anche, in tema diritto all'adempimento scaturente dal perfezionamento di contratto preliminare rimasto inadempiuto e negazione della legittimazione attiva in capo alla comunione, Cass. Civ. Sez. II,1548/08).

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