Mancato perfezionamento del contratto definitivo. Criteri di liquidazione del danno a favore del promissario acquirente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22979 dell’11 novembre 2015)

In materia di contratto preliminare, il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, si liquida nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito.

Commento

(di Daniele Minussi)
"Salta" la stipula della vendita per colpa del venditore che, in conseguenza di una complessa vertenza ereditaria, non è in grado di addivenire al perfezionamento dell'atto di vendita dell'immobile che pure aveva promesso di trasferire al promissario acquirente. Secondo la S.C. la quantificazione economica del pregiudizio subito da quest'ultimo può essere quantificata sulla scorta della differenza tra il prezzo convenuto nel contratto preliminare e il valore commerciale dell'immobile al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo. Nei tempi attuali, contrassegnati dalla deflazione e dal calo dei prezzi del mercato immobiliare, si potrebbe anche trattare di un vantaggio. Forse il miglior affare che si può concludere è non fare nessun affare...

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