Mancata indicazione della classe energetica dell'immobile nella proposta di acquisto. Diritto del mediatore alla provvigione. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 14857 dell'11 maggio 2022)

L'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 cod.civ., secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre, anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario. Tuttavia, nella specie, l'accettazione non aveva operato alcuna modifica della proposta, che non conteneva l'indicazione della categoria energetica. È chiaro che il proponente, sottoscrivendo la proposta lasciando in bianco l'indicazione della categoria, aveva in questo modo dimostrato di ritenere che la proposta fosse completa, nonostante quella omissione, fermo il diritto di lui di pretendere l'attestazione della categoria energetica secondo quanto prescrive il D.Lgs. n. 192 del 2005, art. 6 modificato dal D.L. n. 145 del 2013. La certificazione della categoria energetica integra un documento relativo alla proprietà e all'uso della cosa venduta che il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente. Ne segue, nell'ipotesi, il diritto del mediatore alla provvigione, dovendosi reputare concluso l'affare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Secondo la S.C. il mediatore ha diritto alla provvigione anche se nella proposta di acquisto non era stata indicata la classe energetica dell’immobile. Infatti l’inserimento successivo nel contratto non fa venir meno la corrispondenza con l’accettazione. E' altresì irrilevante che l’effettiva classe energetica dell'immobile risulti essere in concreto differente rispetto a quella pubblicizzata.

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