Limiti naturali dell'esercizio dell'azione di riduzione avverso il convenuto, parimenti legittimario. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 4694 del 21 febbraio 2020)

L'azione di riduzione che vede quale convenuto un soggetto che è legittimario al pari dell'attore implica che il primo abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria, onde venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, la consistenza della porzione legittima spettante all'attore. In questo caso il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi quanto gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dalla applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione così operata non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il senso della pronunzia in considerazione è quello di mettere a fuoco come il principio di intangibilità della porzione legittima operi, in un certo senso, anche a favore del convenuto che rivesta tale qualità. E' chiaro infatti che, non avrebbe alcuna logica, allo scopo di reintegrare la porzione legittima dell'attore, operare la riduzione delle disposizioni effettuate dal de cuius in favore del convenuto in maniera tale da lederne i diritti di legittima. Questo è dunque il limite dell'azione, la quale con tutta evidenza dovrebbe essere diretta anche nei confronti di altri soggetti a cui favore sono state effettuate liberalità donative (dirette o indirette) ovvero testamentarie.

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