Le norme che prevedono agevolazioni tributarie non sono suscettibili di applicazione analogica. (CTP Napoli, Sez. VII, sent. n. 1964 del 22 gennaio 2014)
L’agevolazione prevista dall’art.32, comma II, del Dpr n. 601/73, riguardante l’edilizia economica e popolare, è invocabile esclusivamente nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica realizzati nel triennio 1971 e 1973, in quanto in alcun modo è possibile estendere, sulla base di principi di tipo analogico, agevolazioni tributarie che devono essere necessariamente improntate al principio del numerus clausus.