Le norme che prevedono agevolazioni tributarie non sono suscettibili di applicazione analogica. (CTP Napoli, Sez. VII, sent. n. 1964 del 22 gennaio 2014)

L’agevolazione prevista dall’art.32, comma II, del Dpr n. 601/73, riguardante l’edilizia economica e popolare, è invocabile esclusivamente nell’ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica realizzati nel triennio 1971 e 1973, in quanto in alcun modo è possibile estendere, sulla base di principi di tipo analogico, agevolazioni tributarie che devono essere necessariamente improntate al principio del numerus clausus.

Commento

(di Daniele Minussi)
In tema di agevolazioni tributarie vige il principio del c.d. "numero chiuso". Non è pertanto possibile l'estensione per via analogica le agevolazioni tributarie previste in maniera specifica per gli interventi di edilizia economico popolare da realizzare nel triennio 1971-1973, che dunque non possono essere applicate nei programmi pubblici di edilizia residenziale diversi: ne segue che i contratti di trasferimento definitivo della proprietà che seguano alla locazione con patto di futura vendita, che nella specie era intervenuta sulla scorta della legge 297/1953.

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