Il passaggio del rischio della vendita con riserva della proprietà



L'art.1523 cod.civ. espressamente prescrive la dissociazione tra rischio del perimento del bene e titolarità del diritto afferente al medesimo.

Ordinariamente le regole del passaggio del rischio nella vendita sono qualificate dal principio res perit domino di cui al I comma dell'art.1465 cod.civ., che sembra essere contraddetto già dalla disposizione (cfr. II e IV comma art. 1465 cod.civ.) in base alla quale, nella vendita a termine differito, il compratore non è liberato dall'obbligazione di pagare il prezzo quando la cosa sia perita prima della maturazione di esso (stante la certezza del sopraggiungere del tempo dell'efficacia) e da quella secondo la quale, al contrario, l'acquirente è liberato dall'obbligo se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva (dal momento che, verificatasi la condizione, il meccanismo della retroazione non rinviene più alcun oggetto sul quale appuntarsi).

Nella vendita con riserva della proprietà il compratore acquista il diritto oggetto del contratto solo col pagamento dell'ultima rata del prezzo. Egli tuttavia assume i rischi del perimento della cosa immediatamente, fin dal momento della consegna. A far tempo da essa, se il bene venduto va distrutto o si deteriora (non importa per quale fatto o causa: anche per caso fortuito), il compratore rimane vincolato in ordine al pagamento per intero, in favore del venditore.

Si tratta di un'eccezione alla predetta regola principale, che altrimenti opera in tutte le altre ipotesi in cui si registra una scansione temporale tra perfezionamento di un contratto atto a trasferire la proprietà o altro diritto reale su una cosa e consegna della stessa nota1 .

La giustificazione del modo di disporre dell'art. 1523 cod.civ. appare chiara: nella vendita con riservato dominio, infatti, il compratore ottiene subito la disponibilità della cosa, della quale ha il pieno godimento (pur non potendone disporre) fin dal momento della conclusione del contratto. Il mancato acquisto del diritto è semplicemente funzionale al mantenimento della garanzia in favore del venditore in correlazione al differimento del pagamento del prezzo nota2 .

Note

nota1

Per questo motivo alcuni (sopratutto Miccio, La vendita con riserva di proprietà e gli effetti dell'inadempimento del compratore, in Foro it., 1951, I, c.1197) hanno ravvisato la possibilità di avvicinare la vendita con riserva della proprietà alla vendita a termine.
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nota2

Analogamente Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.433; Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.175; Rescio, La traslazione del rischio contrattuale nel leasing, Milano, 1989, p.73.
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Bibliografia

  • MICCIO, La vendita con riserva di proprietà e gli effetti dell'inadempimento del compratore, Foro it., I, 1951
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RESCIO, La traslazione del rischio contrattuale nel leasing, Milano, 1989
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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