Le clausole che importano limitazioni dei diritti soggettivi dei singoli condomini devono essere approvate in forma scritta e sottoscritte da tutti i condomini, quand'anche votate all’unanimità dall’assemblea. (Tribunale di Napoli, Sez. IV, sent. n. 2492 del 2 marzo 2017)
Deve essere annullata la clausola del regolamento condominiale, che pure è stato approvato dall’assemblea all’unanimità, laddove essa, limitando il diritto di proprietà dei singoli, contiene pattuizioni che hanno natura contrattuale e dunque richiede la volontà di tutti i condomini: ne consegue la necessità della forma scritta per la validità delle limitazioni dovendosi ritenere che il regolamento debba essere sottoscritto da tutti i condomini laddove la firma risulta necessaria in quanto le limitazioni ai diritti reali dei singoli proprietari esclusivi vanno a costituire oneri reali sulle relative unità immobiliari.