La pronunzia che accerta la ricomprensione nella comunione legale del bene già acquistato da uno dei coniugi come personale non è opponibile al terzo che abbia trascritto il pignoramento prima della trascrizione della domanda giudiziale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25865 del 18 novembre 2013)

I creditori personali di uno dei coniugi, che siano pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso, in forza di atto di acquisto cui abbia partecipato l’altro coniuge ai sensi dell’art. 179, ultimo comma, c.c., dalla comunione legale, godono della tutela dell’art. 2915, comma II, c.c., anche rispetto alla domanda di accertamento della comunione legale avanzata dal coniuge non acquirente.
Pertanto, la sentenza che accerti la sussistenza della comunione non potrà pregiudicare i diritti dei creditori personali di uno dei coniugi, pignoranti o intervenuti nel processo esecutivo avente ad oggetto un bene formalmente intestato soltanto al coniuge esecutato, ed escluso, in forza di atto di acquisto cui abbia partecipato l’altro coniuge ai sensi dell’art. 179 c.c., u.c., dalla comunione legale, quando il pignoramento del bene che ne forma oggetto sia stato trascritto in data anteriore la trascrizione della domanda di accertamento della comunione legale o in epoca precedente l’instaurazione del giudizio da parte del coniuge non acquirente.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza viene incidentalmente a toccare il tema, della natura giuridica dell'intervento di colui che, in sede di acquisto di un bene immobile da parte del proprio coniuge, abbia ad escludere dalla comunione legale dei beni il cespite ai sensi dell'art.179 cod.civ..
Nel caso di specie da un lato il bene acquisito era stato pignorato da un creditore personale dell'acquirente, dall'altro il coniuge aveva contestato (in contrasto con la dichiarazione precedentemente resa) la natura personale dell'acquisizione, instando per l'accertamento dell'appartenenza del bene alla comunione legale.
La S.C. ha opportunamente statuito nel senso che al creditore che abbia trascritto il pignoramento prima della trascrizione della domanda giudiziale intesa a contestare la natura personale del bene sia inopponibile il susseguente accoglimento della detta domanda.

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